Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 27 febbraio 2024 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37-bis del Codice del Consumo.
[OMISSIS]
Le clausole oggetto di istruttoria sono contenute nel modello contrattuale denominato “Contratto di mediazione creditizia – Mutui” (di seguito anche “Modello Contrattuale”), pubblicato sul sito internet di 24MAX, che il Professionista utilizza per lo svolgimento della propria attività di intermediazione creditizia volta alla ricerca dell’istituto di credito erogatore ai fini della conclusione di contratti di mutuo da parte di consumatori. Tali clausole sono state utilizzate a partire dal mese di dicembre 2020.
In particolare, costituiscono oggetto della presente valutazione le seguenti clausole contenute nel predetto Modello Contrattuale:
Con riferimento alla clausola sub A), è stata contestata al Professionista la presunta vessatorietà della stessa ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera t) del Codice del Consumo, in quanto tale clausola avrebbe per oggetto o per effetto di sancire a carico del consumatore “restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi” in considerazione della previsione di un termine di durata particolarmente lungo, anche a fronte della previsione di una penale applicabile al consumatore in caso di violazione del patto di esclusiva e del rilievo che nel dettato contrattuale mancano idonei vantaggi tesi a garantire l’equilibrio tra le parti; in ogni caso, tale clausola appare comunque idonea a configurare una violazione dell’articolo 33, comma 1, del Codice del Consumo in quanto risulta suscettibile di determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto, in pregiudizio dei consumatori aderenti.
Con riferimento alla clausola sub B), è stata contestata al Professionista la presunta vessatorietà della stessa ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettere f) e t) del Codice del Consumo, in quanto tale clausola avrebbe per oggetto o per effetto di “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo” e di sancire a carico del consumatore “limitazioni della facoltà di opporre eccezioni” e “restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi” anche in presenza di motivi obiettivamente giustificati. In ogni caso, tale clausola appare comunque idonea a configurare una violazione dell’articolo 33, comma 1, del Codice del Consumo in quanto, sulla base di quanto sopra osservato, risulta suscettibile di determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto, in pregiudizio dei consumatori aderenti.
[OMISSIS]
Di seguito si procede, dunque, alla valutazione dei singoli profili di vessatorietà per ciascuna disposizione contrattuale rilevante.
[OMISSIS]
RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al paragrafo II, sub lettere A) e B) del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. f) e t) del Codice del Consumo in quanto tali da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
RITENUTO che le nuove clausole, contenute nel modulo contrattuale utilizzato da 24MAX a partire dal mese di aprile 2023, riformulate secondo la versione prodotta in atti, non risultano vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettere f) e t), del Codice del Consumo;
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